Art. 32.
(Violazione delle norme in materia
di informazione e pubblicità).

      1. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 22 con esclusione di quanto previsto al comma 4, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.
      2. La violazione del divieto di pubblicità di cui all'articolo 23 nonché del divieto di pubblicazione di testi tecnico-scientifici su pubblicazioni diverse da quelle previste dall'articolo 22, comma 4, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro.